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Procedura per la creazione di un'associazione

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Messaggio  Admin Gio Ott 29, 2009 6:38 pm

COME SI COSTITUISCE UN’ASSOCIAZIONE

Per costituire un’associazione dovete essere un gruppo di persone (almeno 2) che hanno voglia di stare insieme ed hanno intenti comuni di natura ideale. Infatti “si è in presenza di un fenomeno associativo solo là dove la collettività organizzata prende vita da un atto di autonomia contrattuale” [Galgano]. In particolare il Contratto d’Associazione (Atto Costitutivo + Statuto) è un contratto di comunione di scopo dove le parti mirano a realizzare un interesse (di natura ideale) comune a tutti i soggetti che partecipano all’associazione.

Chiaritevi bene per quale motivo il vostro gruppo intende costituirsi in associazione. Solitamente quanto più cresce e diventa impegnativa l’attività del gruppo che ha deciso di fare delle cose insieme, tanto più diventa necessario relazionarsi anche con l’Ente Pubblico o con altre organizzazioni: nasce allora l’esigenza di costituirsi effettivamente in Associazione. Proprio per le ragioni di cui sopra, è necessario passare dall’accordo orale alla forma scritta, perché altrimenti l’associazione non potrebbe svolgere nessun genere di attività a pagamento (tranne l’iscrizione dei soci), né accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, né iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, ecc.
Molti vantaggi di tipo fiscale, comprese le agevolazioni previste per le associazioni che siano ONLUS, si possono avere a patto di aver l’Atto Costitutivo e lo Statuto redatti nella forma dell’atto pubblico (in presenza di un notaio e da questi registrato) o della scrittura privata autenticata e/o registrata.
L’atto privato scritto da Voi soci fondatori e poi da Voi registrato all’Ufficio del Registro è sicuramente la soluzione più pratica e conveniente, salvo che non abbiate l’aspirazione al riconoscimento giuridico, perché allora ci vuole solo e soltanto l’atto pubblico.

Prendete coscienza di vincoli e opportunità offerte dalla forma associativa. Un’associazione può svolgere delle attività economiche se queste non sono lo scopo prioritario della sua esistenza e può, come una normale società, avere delle entrate (offerte, eventuali incassi commerciali, ecc..) e delle uscite monetarie (spese, paghe, ecc.): quello che avanza è l’utile dell’associazione. La differenza rispetto al mondo profit è che tale utile non può essere ridistribuito ai soci ma deve essere reinvestito nelle attività dell’associazione.
Per svolgere attività commerciale (la prestazione dei propri servizi ed attività o la cessione di beni dietro compenso) non è necessario essere un’associazione riconosciuta (che cioè nasca per atto pubblico in presenza del notaio, sia riconosciuta da decreto del Presidente della Repubblica, acquisisca poi personalità giuridica e conseguente responsabilità limitata degli amministratori e possibilità d’accettare donazioni anche consistenti).
Ci sono costi elevati per i passi di cui sopra e soprattutto bisogna testimoniare un patrimonio a tutela di interessi di possibili terzi creditori.
A proposito del riconoscimento comunque non c’è una regola, i testi dicono “occorre vedere caso per caso, a seconda di quelli che sono gli scopi dell’associazione, il numero degli associati, l’attività che si presume debba svolgere, la complessità delle operazioni che verranno affrontate, l’entità dei contributi che saranno versati, ecc., se convenga costituire un’associazione che miri al riconoscimento od un’associazione che di tale provvedimento possa farne a meno” (Propersi-Rossi).
Quello che è certo è che lo scopo di ogni associazione, riconosciuta o meno, dev’essere lecito e di natura ideale, un obiettivo di utilità generale/collettiva, e quanto si fa per perseguirlo è l’attività istituzionale dell’associazione. Tale attività può essere di tipo economico se volta a perseguire, direttamente od indirettamente, lo scopo ideale che l’associazione si è data al momento della propria costituzione (ad esempio ricavando fondi da un’attività agricola per poi destinarli all’assistenza a portatori di handicap, quest’ultimo essendo lo scopo per cui si è costituita); salvo nei casi in cui si connota come non commerciale (vedi più sotto), l’attività economica/commerciale deve sottostare a tutte le regole che gli sono proprie: avere le eventuali licenze, pagare le imposte ILOR ed IRPEG, iscriversi al REA (dall’iscrizione al Registro Economico Amministrativo della Camera di Commercio un’associazione è esentata quando si configuri anche come organizzazione di volontariato) ed aprire Partita IVA (per quest'ultimo passo bisogna andare all'Ufficio IVA con il modulo AA7/6 e poi dotarsi di un Conto Fiscale.

N.B.: nel momento in cui si è in possesso di Partita IVA si diventa automaticamente soggetto che esercita attività commerciale abituale, e si è costretti ad applicare la normativa IVA per qualsiasi prestazione di tipo commerciale, anche se effettuata una volta sola !). Per svolgere attività commerciale l’associazione deve prima farsi rilasciare il Codice Fiscale dall’Ufficio delle Imposte Dirette e poi, con quello ed i documenti del caso, andare all’Ufficio del Registro.

Per aver la possibilità di svolgere attività a pagamento verso i propri soci senza che tali attività siano considerate commerciali (questo vale per le associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica che abbiano inserito l’attività tra gli scopi istituzionali dell’associazione e che non vogliano vendere beni nuovi), è sufficiente aver redatto il Contratto d’Associazione (Atto Costitutivo e/o Statuto) sotto forma di scrittura privata registrata, all’Ufficio di cui sopra, e specificare nello Statuto:

· la proibizione di distribuire gli utili anche in modo indiretto
· l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad associazione analoga o a fini di pubblica utilità
· il diritto di voto singolo per tutti i soci maggiorenni
· l’esclusione esplicita della figura del socio temporaneo
· la redazione del bilancio
· l’eleggibilità di tutti i soci, la sovranità dell’assemblea, i criteri di ammissione ed esclusione dei soci
· l’intrasmessibilità - tranne in caso di morte – e non rivalutabilità della quota associativa

La non commercialità delle attività di un’associazione vale, anche ed in ogni caso, per qualsiasi attività prestata il cui corrispettivo non superi i costi vivi e se la cessione di beni (anche nuovi) e servizi non avviene in cambio del pagamento di un prezzo specifico ma sotto forma di “offerta libera” (senza cifra minima).
Le attività occasionali, come ad esempio le bancarelle saltuariamente organizzate per reperire fondi per svolgere le attività istituzionali, sono considerate commerciali; i problemi nascono dalla determinazione dell'occasionalità ed esistono molti contenziosi in proposito. L'occasionalità delle attività commerciali fa sì che esse siano escluse dal campo di applicazione IVA (dunque in questo caso non serve che apriate la partita IVA).

Sono sempre considerate “per definizione” attività commerciali e non possono essere inserite tra gli scopi associativi (ma soltanto in articoli seguenti specificando che si tratta di attività strumentali che l’associazione può eventualmente svolgere per perseguire lo scopo istituzionale):
· la cessione di beni nuovi prodotti per la vendita
· la somministrazione di pasti
· l’erogazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore
· le prestazioni alberghiere
· l’alloggio
· il trasporto ed il deposito
· i servizi aero-portuali
· la gestione di spacci e mense
· l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
· le fiere e le esposizioni a carattere commerciale
· le pubblicità commerciali
· le tele-radio comunicazioni
In deroga a quanto sopra, l’attività non è considerata commerciale se la cessione di beni e prestazioni, anche in cambio di un prezzo specifico, riguarda:
· la somministrazione all’interno della sede sociale di alimenti e bevande effettuata ai propri soci da parte delle associazioni di promozione sociale riconosciute dal Ministero degli Interni
· l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici per i soci effettuata dalle associazioni religiose, politiche, sindacali e di categoria
· la cessione di pubblicazioni di associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, di formazione extrascolastica purché le cessioni avvengano prevalentemente verso i soci
N.B.: non avere attività considerata commerciale significa non avere reddito imponibile e non dover fare la dichiarazione dei redditi – l’UNICO, ex 760bis – ma bisogna documentare i costi sostenuti dall’associazione con le fatture, e per avere le fatture ci vuole il C.F.

L’associazione può pagare il lavoro dei propri soci (e ovviamente di altri collaboratori e dipendenti) dotandosi, gratuitamente, presso l’Esattoria Comunale, del Codice Contribuente (oltre al Codice Fiscale).
Non può pagare i propri soci solo nel caso in cui sia (anche) organizzazione di volontariato, cioè sia iscritta anche all’Albo Regionale delle O.d.V., il che comporta il poter accedere alle agevolazioni e fondi previsti, ma anche che possono essere pagati solo i collaboratori e non i soci dell’associazione/o.d.v. per la loro attività - salvo il rimborso spese – differentemente a quanto avviene per le altre associazioni).
Esplorate, e in seguito definite bene, le tesi ideali e gli scopi che sosterranno l’associazione, organizzando il gruppo in modo funzionale al loro perseguimento. “L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati” [art. 36 Codice Civile]

A questo punto sancite definitivamente il passaggio da gruppo ad associazione, attraverso l’elezione delle cariche sociali e la redazione di un atto costitutivo e di uno statuto. I due documenti, spesso materialmente distinti, giuridicamente costituiscono un atto unitario: il Contratto d’Associazione.

L’Atto Costitutivo è la formalizzazione della manifestazione di volontà di un gruppo di persone di costituirsi in associazione per raggiungere degli scopi comuni; va redatto in carta semplice, deve indicare gli estremi dei soci fondatori (nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo ed indirizzo di residenza, professione, codice fiscale, estremi di un documento d'identità) che poi devono sottoscriverlo.
Potrebbe essere sufficiente una cosa del tipo:

“E’ costituita in …luogo…l’Associazione denominata…….
Essa funzionerà secondo le norme stabilite dallo Statuto che si allega al presente Atto Costitutivo.
Sono presenti i signori: Nome Cognome Residenza C.F. Firma
Il Presidente eletto dall’Assemblea Costituente è ………….
Il funzionamento dell’Associazione è regolato dallo Statuto.

Lo Statuto è il documento che regola la vita interna dell’associazione. Nello Statuto di un’associazione non riconosciuta (o meglio complessivamente nel Contratto d’Associazione) devono essere previsti almeno 2 organi (l’Assemblea dei Soci e gli Amministratori), in via facoltativa un organo di controllo (di solito chiamato il Collegio dei Probiviri) e devono essere obbligatoriamente definiti:
· lo scopo
· le condizioni per l’ammissione dei soci
· il regolamento interno e l’amministrazione

N.B.: si può registrare all’Ufficio del Registro anche un generico Atto Costitutivo, contenente anche i sopracitati elementi essenziali dello Statuto, rimandando a successivi accordi l’elaborazione di uno Statuto dettagliato.

Fate domanda di attribuzione del numero di codice fiscale presso l’ufficio delle imposte dirette e depositate il contratto d’associazione (atto costitutivo+statuto) presso l’ufficio del registro.
Per registrare il Contratto d'Associazione all'Ufficio del Registro è necessario che l'Associazione costituenda abbia il Codice Fiscale, indispensabile anche per:
· acquistare beni con fattura
· intestare all'associazione beni immobili
· stipulare contratti di locazione
· richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni
· erogare compensi
· versare ritenute d'acconto
· compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (mod.UNICO - ex 760bis, 770) che per dipendenti
· esercitare attività commerciali abituali
· sfruttare la clausola del T.U.I.R. secondo cui puoi chiedere un corrispettivo per un servizio che non diventa attività commerciale se il corrispettivo non supera i costi vivi: non compi attività commerciale, non fai il modello UNICO (ex 760 bis), ma devi documentare i costi con le fatture, e per avere le fatture devi appunto avere il C.F.

Per avere un Codice Fiscale l'Associazione, nella persona del suo rappresentante, deve recarsi all'Ufficio Imposte Dirette (a Milano in Via Manin, 2) e compilare il formulario per "Domanda di attribuzione del numero di codice fiscale (soggetti diversi dalle persone fisiche)", presentando atto costitutivo e fotocopia del documento d'identità del Presidente.
La registrazione all'Ufficio del Registro del proprio contratto associativo testimonia la data certa di costituzione e tutela nome e simbolo dell'associazione. E' la base minima (e per lo più sufficiente) per vedere formalmente riconosciuta la propria esistenza e per godere dei finanziamenti e delle agevolazioni, anche sul piano fiscale.

Chiedete eventualmente l’iscrizione all’albo regionale delle organizzazioni di volontariato.
Vi conviene iscrivervi anche all’albo comunale e a quello provinciale delle associazioni.


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